Art. 1.
(Modifica all'articolo 27 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «8-bis. Quando l'autorizzazione ha ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, la somma dovuta è ridotta a un quinto di quella determinata ai sensi del comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi sono ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».